Descrizione
Avviso pubblico
AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI
PER IL BIENNIO 2027-2028
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405, recante norma sull'aggiornamento periodico degli albi definitivi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello;
RENDE NOTO
A tutti i cittadini, residenti nel Comune che, non essendo iscritte negli albi definitivi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 Aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad iscriversi, entro il 31 Luglio 2025 negli elenchi integrativi comunali, presentando apposita istanza.
REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE (art. 9 e 10 della legge 10/04/1951 n. 287)
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;
d) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
NON POSSONO ASSUMERE L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE (art. 12 della legge 10/04/1951 n. 287)
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.